La prevenzione delle cadute dall’alto

La prevenzione delle cadute dall’alto

Abbiamo già descritto in un precedente articolo le attività del Sistema di Sorveglianza degli infortuni mortali e gravi (2012 -2015) e parlato  dell’utilità delle informazioni che esso offre ai fini della prevenzione proprio degli eventi infortunistici con esito di maggiore gravità.

Tra gli infortuni che hanno causato la morte o invalidità permanenti le cadute dall’alto rappresentano ancora il primo fattore di rischio.

Cadute dall’alto dell’infortunato 31%
   Fonte: Report 2015, relativo anni 2013-1025

Il settore di attività maggiormente colpito è quello delle costruzioni e il luogo dove più frequentemente si verificano le cadute dall’alto è il cantiere.

Settore edile con il 65% degli eventi

Cantiere con oltre il 52,4 % degli eventi

  Nel quinquennio 2008-2012

Tra le pubblicazioni della Banca dati Infor.Mo la scheda relativa alle Cadute dall’alto  costituisce quindi un utile supporto per le aziende edili, in particolare per le piccole imprese, che vogliono operare in coerenza con le disposizioni legislative per prevenire questa sempre frequente e grave tipologia di infortunio.

  Cadute da tetti o coperture 30,8%
  Cadute da attrezzature da lavoro in quota (scale portatili, trabattelli, ponteggi) 23,9%
  Cadute da parti in quota di edifici (terrazzi, parapetti, aperture) 15,9%

Per analizzare i fattori di rischio che hanno determinato gli eventi sono stati esaminati in dettaglio oltre 160 casi di cadute dall’alto da cui risultano sei sottocategorie di cadute dall’alto: cadute per sfondamento, caduta da scala portatile, caduta da parte fissa di edificio, caduta da ponteggi e impalcature fisse; caduta all’interno di varco, caduta da mezzi di sollevamento o da lavori in quota. La somma delle citate categorie rappresenta l’81% della totalità di cadute dall’alto dell’infortunato.
Per meglio capire come e perché si verificano gli eventi, citiamo alcuni esempi tratti dalla Banca dati Infor.Mo relativi ai primi quattro fattori di morte.

  Esempio 1. Cadute per sfondamento
 L’infortunato stava lavorando, in subappalto, al rifacimento del tetto di un edificio in ristrutturazione.

Durante tali lavori, l’infortunato cadeva in uno dei fori predisposti per le future finestre velux presenti sul tetto, compiendo un volo di circa 6 metri, andando a cadere su una rampa del giroscale riportando varie fratture: cranio e colonna vertebrale.

Trasportato all’ospedale decedeva il giorno successivo. Il tetto era dotato di adeguato parapetto ma le aperture sul tetto non erano state coperte in modo appropriato. Probabilmente nel transitare sopra uno di questi fori le assi usate per coprirli, non fissate, si spostavano procurando la caduta.

 

  Esempio 2 caduta da scala portatile
 Per effettuare la pulizia di un pluviale posto a circa 3 metri da terra, il lavoratore, che operava da solo, collocava un scala metallica a pioli contro il fabbricato senza vincolarla e vi saliva trattenendo una spatola in mano.

Mentre era sulla scala con i piedi ad una altezza di circa 2 metri da terra, la scala sbandava e lui cadeva a terra riportando trauma toracico chiuso, trauma addominale e frattura piede destro.

Dopo circa 80 giorni di degenza ospedaliera decedeva.

 

  Esempio 3 caduta da parte fissa di edificio
 L’infortunato era sulla coperta di un capannone in CA in costruzione ed era intento a montare una coppella shed prefabbricata del tetto. In particolare stava coadiuvando il gruista nel posizionamento del pezzo, per alloggiarlo nella sua sede.

All’atto della rimozione dei ganci della gru, si appoggiava con il corpo allo shed alloggiato male provocando la caduta del pezzo nel vuoto e di conseguenza anche di se stesso.

Si precisa che l’infortunato, pur indossando una imbragatura, non aveva collegato il cordino di sicurezza predisposto sulla copertura alla sua “linea vita”.

 

  Esempio 4 Caduta da ponteggi e impalcature fisse
 Il sig. XX, datore di lavoro della piccola impresa di costruzione, mentre stava installando una tettoia nel cortile della propria ditta, cadeva al suolo dal piano di lavoro di un trabattello, posto a circa 3,5 metri da terra.

Il trabattello risulta privo di parapetti di protezione di piano di camminamento completo e di sistemi di stabilizzazione e fermo delle ruote.

Gli esempi riportati sembrano essere al limite della realtà eppure rappresentano situazioni caratterizzate da più elementi di insicurezza (dai comportamenti alle caratteristiche dell’ambiente di lavoro, al   dei Dpi) che si ripetono con frequenza e con caratteristiche pressoché uguali.  Le misure di prevenzione indicate nella scheda suggeriscono tre indicazioni generali  che valgono per tutte le tipologie di accadimento:

  • Priorità delle misure di prevenzione collettiva rispetto a quelle individuali
  • dimensioni delle attrezzature di lavoro confacenti alla natura dei lavoro da eseguire, alle sollecitazioni prevedibili e ad una circolazione priva di rischi
  • scelta del tipo più idoneo del sistema di accesso ai posti di lavoro temporanei in quota in rapporto alla frequenza di circolazione, al dislivello e alla durata dell’impiego.

Mentre vengono suggerite specifiche misure in relazione alle diverse modalità di accadimento ad esempio, prendendo in considerazione due delle modalità di accadimento più  ricorrenti,  specificamente per la prevenzione delle cadute per sfondamento di copertura si sollecita  “innanzitutto che  venga segnalato adeguatamente, o intercluso il passaggio degli operatori su coperture non portanti presenti nell’area di lavoro… si evidenzia la necessità di dotare l’area di lavoro di opportuni piani di camminamento per effettuare i lavori in sicurezza e di disporre impalcati di protezione o reti di sicurezza al di sotto della copertura”; per la prevenzione delle cadute da scale portatili, oltre a ricordare che le scale devono essere costruite in materiale adeguato alle condizioni di impiego, devono essere provviste di dispostivi antisdrucciolo, se comportano pericoli di sbandamento devono essere adeguatamente fissate o trattenute al piede da un secondo operatore, ma soprattutto che l’uso di una scala per i lavori in quota è consentito solo nei casi in cui l’uso di altre attrezzature più sicure non è possibile per le caratteristiche ambientali o “non è giustificato a causa del limitato livello di rischio e della breve durata d’impiego”.