L’Ispettorato Nazionale del Lavoro (INL) ha pubblicato la circolare n. 1 del 16.02.2022 in cui si forniscono le prime indicazioni, condivise con l’Ufficio legislativo del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, con riferimento alle novità, introdotte dall’art.13 del D.L. n.146/2021, convertito dalla Legge n. 215/2021, in materia di formazione:
Il nuovo comma 7 dell’art. 37 del D. Lgs. 81/08 individua anzitutto, quale nuovo soggetto destinatario degli obblighi formativi, il datore di lavoro il quale, unitamente ai dirigenti ed ai preposti, deve ricevere una “adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico” secondo quanto previsto da un accordo da adottarsi in sede di Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano entro il 30 giugno 2022.
La nuova formulazione dell’art. 37 del D. Lgs, 81/08 richiede, anche nei confronti dei dirigenti e dei preposti, “un’adeguata e specifica formazione e un aggiornamento periodico in relazione ai propri compiti in materia di salute e sicurezza sul lavoro, secondo quanto previsto dall’accordo di cui al comma 2, secondo periodo”, rimettendone dunque la disciplina alla Conferenza.
Per i preposti, in particolare, le “relative attività formative devono essere svolte interamente con modalità in presenza e devono essere ripetute con cadenza almeno biennale e comunque ogni qualvolta sia reso necessario in ragione dell’evoluzione dei rischi o all’insorgenza di nuovi rischi”.
A fronte di tale nuovo quadro normativo la circolare specifica che, nelle more dell’adozione dell’accordo da adottarsi entro il 30 giugno 2022, non viene meno l’obbligo formativo a carico di
dirigenti e preposti che dovranno pertanto essere formati secondo quanto già previsto dal vigente accordo n. 221 del 21 dicembre 2011 adottato dalla Conferenza permanente ai sensi del primo periodo del comma 2 dell’art. 37 del D.Lgs. n. 81/2008 e che non è stato interessato dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 146/2021.